Vendita Case Torino: arriva la riforma del condominio

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Vendita case Torino: la riforma del condominio, cosa c’è da sapere prima di acquistare un appartamento?

La disciplina storica che regolamenta la materia risale agli anni 70. L’anno scorso è entrata in vigore la riforma varata dalla legge n. 220/2012, che è stata recentemente rivisitata dal D.L. Destinazione Italia, convertito dalla Legge n.9/2014. Cosa si dice in breve? Quali sono i principali cambiamenti?

Le nuove modifiche riguardano soprattutto le figure coinvolte nella conduzione e amministrazione del condominio.

  • L’amministratore

Diventa obbligatorio se il condominio ha più di 8 condomini e resta in carica 2 anni salvo rinnovo. Non deve avere precedenti penali, deve possedere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico o aver accumulato un’esperienza di almeno 1 anno di lavoro.

  • L’assemblea

Vengono modificati i quorum di validità per le delibere assembleari.

  • per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
  • per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
  • per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.

Inoltre vengono stabiliti criteri restrittivi sull’utilizzo della : se i condomini sono più di 20, ogni partecipante all’assemblea non può fare le veci di più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.

  • Manutenzione straordinaria

Serve il voto del 50% dell’assemblea + 1 degli intervenuti e 2/3 dei millesimi per tutte le innovazioni riguardanti sicurezza, salubrità, barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi, antenne e impianti telematici centralizzati.

  • Parti comuni

Viene ampliata la definizione di parti comuni e comprenderà anche antenne, impianti telematici e sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni.

  • Animali domestici

Sarà vietato impedire la presenza di animali domestici attraverso il regolamento condominiale.

  • Riscaldamento

Ogni condomino può inoltre staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento se vi sono problemi tecnici legati all’impianto condominiale e non risolvibili nell’anno solare. Nel caso in cui il distacco implicasse una spesa aggiuntiva, il condomino è tenuto a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto. 

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